TRASPORTO ANIMALI
Si ricorda che il 5 gennaio 2008 entra in vigore l’art.6 del regolamento 1/2005 CE sul benessere animale.
L’articolo è relativo al trasporto animale.
Le norme sanzionatorie sono stabilite con Decreto Legislativo 151 del 25 luglio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2007.
In sostanza, chi intende trasportare asini non propri o i propri asini per una distanza superiore ai 50 km (65), con il proprio mezzo, deve essere abilitato dal “patentino europeo” conseguibile presso le ASL o convenzionati a seguito di corso ed esame (nel caso fiorentino costo 175 euro)
Il regolamento non è applicabile allo spostamento degli animali da compagnia al seguito del proprietario. Gli equidi non sono da intendersi animali da compagnia.
Insomma, da gennaio sarà bene non prenderla alla leggera!
Pertanto il trasporto di equini privati è soggetto alla normativa generale sulla protezione ed il benessere degli animali, al buon senso, ed all’uso di mezzi omologati per questo scopo (dotati di paratie di separazione, ventilazione, vaschetta di raccolta delle deiezioni. Mezzi che periodicamente sono soggetti alla revisione ed alle disinfestazioni certificate.
DISPOSIZIONI SUI LIMITI DI GUIDA E TRAINO CON PATENTE DI CAT. “B”
ART. 116(1) DEL D.L.vo 30/04/92, n. 285
La patente di cat. “B” pone il limite alla guida di autoveicoli con massa complessiva di 3,5 t”, anche se trainanti un rimorchio leggero, ovvero che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante, e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore ai 3,5 t”.
La suddetta patente abilita al traino di un rimorchio superiore ai 750 kg, purchè tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore, ed il complesso (trattore+rimorchio) sia inferiore e uguale a 3,5 t”.
Sui rimorchi sono segnate le due masse complessive (minima e massima), quindi possono essere abbinati a veicoli trattori che hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa tra la massa minima e massima assegnata a detti rimorchi.
Pertanto, inteso che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore, e l’insieme non ecceda le 3,5 t”, il controllo deve essere effettuato alla basculla, e non sommando la massa massima rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli.