AFFILIATO AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ASINARI "L'ASINO"

 

......... a passo d'asino per i colli fiorentini ......... la prima "ONOVIA" in italia .........

 

 

 

 

ANAGRAFE EQUINA

Le novità

Al termine di un percorso piuttosto travagliato e con qualche mese di ritardo, rispetto alle tempistiche previste dal decreto d’istituzione, anche l’Italia ha una propria Anagrafe Equina le cui principali finalità, come indicate dal legislatore, sono: la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico; la corretta informazione del consumatore di carni equine; il regolare svolgimento delle corse ippiche e la prevenzione del fenomeno dell’abigeato.
Ma, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali le principali novità introdotte per i proprietari di cavalli ripercorrendo insieme i fondamentali passaggi dell’iter legislativo.
Come noto la Legge 200/03 prevedeva, all’art. 8 comma 15, che l’UNIRE organizzasse e gestisse l’Anagrafe Equina avvalendosi dell’Associazione Italiana Allevatori (AIA) attraverso le sue strutture provinciali (APA).
Con successivo Decreto interministeriale (Sanità-Agricoltura), datato 5 maggio 2006, sono state dettate le linee guida ed i principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe istituendo un Comitato Tecnico di coordinamento con il compito, tra l’altro, di predisporne il manuale operativo.
In attesa del completamento dei lavori ed il loro perfezionamento nelle sedi istituzionali il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha ritenuto necessario garantire da subito l’identificazione degli equidi e, con circolare del n. 17 maggio u.s., ha fornito istruzioni ad AIA per una gestione in forma “temporanea e semplificata”  dell’anagrafe e della relativa identificazione.
In seguito con propria nota l’AIA ha diramato le procedure e indicazioni precise per l’istituzione presso tutte le APA italiane di un Ufficio Anagrafe Equidi.
Pertanto il compito d’identificazione ed iscrizione, obbligatorio per tutti i soggetti non iscritti ai Libri Genealogici ed ai Registri di Razza (Avelignesi, Lipizzano, ecc.) è affidato all’Associazioni Provinciali Allevatori (A.P.A.).
Nei prossimi giorni i proprietari di equidi (intesi nella fattispecie come cavalli, asini, muli e bardotti) dovranno presentarsi presso le sedi APA competenti per territorio per denunciarne il possesso, richiederne l’identificazione (mediante impianto di transpondere) la registrazione nella Banca Dati Equina (BDE) ed ottenere l’emissione del documento d’identificazione (passaporto) che dovrà accompagnare l’animale in ogni suo spostamento.
Sullo stesso documento saranno annotate, la destinazione finale, le vaccinazioni, i trattamenti sanitari, i passaggi di proprietà, morte, furti, ecc.

 

 

La situazione pregressa, lo stato antecedente il maggio 2006

 

Da AIVEAIVEMP newsletter - n. 4 - ottobre 2004

AIVEMP newsletter - n. 4 - ottobre 2004

  

- identificazione degli equidi: l’identificazione di un animale è fatta di tre componenti: il censimento, l’anagrafe, il documento di identificazione singolo ed univoco.

- Censimento degli equidi: rilevazione statistica compiuta per ottenere una serie di dati numerici su un fenomeno collettivo in un dato momento” (de Mauro). L’unica legge che parli di censimento degli equidi è l’O.M. 13-1-1994 ” Piano nazionale di controllo dell'arterite virale equina (I servizi veterinari delle unità sanitarie locali provvedono annualmente, entro il 31 agosto, al censimento degli equidi maschi interi di età superiore a ventiquattro mesi presenti sul territorio)”

- Anagrafe: “dal gr. anagraphe

_.

"iscrizione, registro". L’unica legge che parla di anagrafe equina è la L. 200 del 13-08-03 che in modo alquanto vago all’art 15 recita:

“l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina …, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale”.

- Documento d’identificazione singolo ed univoco.

Il documento di identificazione come indicato dalle DEC. 93/623/CEE e 2000/68/CE riguarda gli equidi registrati e gli equidi da allevamento e da reddito.

Non riguarda gli equidi da carne. Gli equidi da allevamento e da reddito vengono definiti come “non registrati” e “non da carne”. La definizione di equidi da carne però non viene data di preciso relativamente ai sistemi di allevamento e dunque identificazione.

È facile capire come in assenza di un’anagrafe nazionale e senza una definizione precisa di allevamento da carne, qualunque equide può ad un certo momento della sua vita passare di mano, risultare senza passaporto e diventare improvvisamente da carne.

Le decisioni sopra citate prevedono comunque che queste due grandi categorie di equidi abbiano il passaporto.

La dir. 90/427/CEE indica chi lo fa e viene recepita dalla L. 15-1-1991 n. 30 che indica per l’Italia UNIRE-ENCI e AIA. Ai fini di tale legge non sono validi nemmeno i passaporti FISE anche se il recepimento in questo caso potrebbe essere in contraddizione con la direttiva.

Men che meno vengono citate le USL e di conseguenza i Veterinari Ufficiali. A niente vale a questo fine il DM 8/5/95 che riprende la citazione della dir. e anticipa con una lungimiranza di ben 5 anni la DEC. 2000/68/CE. Sono passati dunque 4 anni dalla DEC. e 9 dal DM e mai si sono viste UNIRE, ENCI o AIA fare un passaporto ad un cavallo da allevamento o da reddito. È

ovvio che il mondo va avanti lo stesso, gli equidi si spostano e ognuno si è arrangiato come ha potuto. In questo arrangiarsi cavalli registrati sono stati provvisti di passaporti USL, cavalli da allevamento e da reddito girano con tanti passaporti quante USL visitano, cavalli con passaporto sono finiti dai commercianti lasciando il passaporto altrove per poter diventare da carne. Basterebbero queste considerazioni a far capire che non sappiamo, e siamo lontani dal sapere, che cosa mettiamo nel piatto del consumatore in quanto a carni equine, ma il problema si aggrava se consideriamo il controllo della movimentazione.

- movimentazione: nessuna legge prevede per gli equidi una tenuta del registro di carico e scarico. L’obbligo della tenuta della documentazione relativa alla movimentazione, mod. 4 come da RPV, è negli equidi di 3 mesi. Il recepimento della legislazione CE dei DPR 243/94 e DM 10/10/94 e la legislazione italiana nel DM 8/5/95 prevedono che per la movimentazione nazionale gli equidi registrati si muovano liberamente anche per l’avvio al macello purché muniti di passaporto e di mod. 4 compilato dal proprietario/detentore. Gli equidi da macello invece hanno l’obbligo della visita veterinaria entro le 48 ore dalla partenza, qualunque sia la loro

destinazione e non hanno l’obbligo del passaporto. Gli equidi da allevamento e da reddito, solo per manifestazioni ippico sportive si possono muovere come gli equidi registrati. In tutti gli altri casi seguono le regole degli equidi da macello e devono avere il passaporto.

Conclusioni

Questo bisogno è stato raccolto nella L.200 del 13-08-03 che affida l’anagrafe equina all’UNIRE. Ci auguriamo tutti che l’UNIRE riesca in breve tempo a far fronte all’incarico affidatogli provvedendo a fare i passaporti degli equidi da allevamento e da reddito, (o provvedendo a decidere chi e come li farà) che riesca a fare di quest’anagrafe un’anagrafe in tempo reale, con valenza anche sanitaria.

 

 

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